Il ruolo sempre più importante assunto dai social network negli ultimi anni ha portato alla aumento esponenziale delle presenza di contenuti protetti dal diritto d’autore, molto spesso caricati e messi a disposizione del pubblico da parte degli autori.
Così avviene per le fotografie: se a quelle presenti sui siti web di ogni genere si aggiungono gli “scatti” caricati direttamente dagli utenti nei propri profili social – quali Facebook, Instagram, Pinterest ma anche blog e forum – e quelle caricate sul web su invito delle aziende che organizzano concorsi e mettono a disposizione spazi sui loro siti, si arriva ad un numero incalcolabile di fotografie disponibili online.
La normativa italiana sul diritto d’autore non tutela indistintamente tutti gli “scatti” fotografici, distinguendo invece differenti gradi di protezione per le opere fotografiche e le fotografie semplici, a seconda dell’apporto creativo del fotografo, che si identifica nella scelta del soggetto, nella prospettiva, nelle luci e nelle tecniche di post produzione.
La presenza nella rete di opere fotografiche e di fotografie semplici, di cui l’autore si sia riservato i diritti di riproduzione non comporta tuttavia che le stesse siano liberamente utilizzabili, soprattutto a fini commerciali, in quanto on-line trova applicazione il medesimo principio per cui ogni utilizzo di contenuti protetti dal diritto d’autore deve essere autorizzato dall’autore o dai suoi aventi diritto. L’utilizzo riservato dei diritti sulle fotografie protette deve fare i conti con alcune specificità e usi della rete, quali le condizioni generali di utilizzo dei social network a cui gli utenti aderiscono per potervi accedere, nonché l’attività di agenzie digitali che offrono alle aziende servizi di ricerca di fotografie di utenti che indossano o utilizzano i prodotti dalle stesse, da utilizzare per promuovere gli stessi.
Recentemente ci siamo occupati:
- Delle facoltà di utilizzo di fotografie caricate dagli utenti sul sito aziendale attraverso il consenso espresso on-line (click–to-agree);
- Dell'utilizzo in archivi digitali di enti e società di opere pubblicitarie che includono disegni, fotografie e opere di design in musei aziendali (Design);
- Della negoziazione di accordi di sincronizzazione di brani musicali (Musica) in opere cinematografiche (Cinema) e/o audiovisive per lo sfruttamento on-line (Social Media).