Il 14 giugno scorso è entrato in vigore il Jobs Act per i lavoratori autonomi (legge n. 81 del 2017) contenente all’art. 4 una specifica disciplina relativa agli apporti originali e le invenzioni del lavoratore autonomo attraverso un’ importante presunzione secondo cui : “i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto spettano al lavoratore autonomo, salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata”.
In passato la disciplina prevista in materia di invenzioni era quella generale volta a regolare le invenzioni del lavoratore dipendente, con la novella previsione anche il legislatore italiano ha scelto di adottare una disciplina specifica a salvaguardia del lavoratore autonomo, quindi richiamando le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
L’implicazione della norma è che ove l’attività inventiva non è prevista come oggetto del contratto di lavoro e non è oggetto di retribuzione specificamente collegata a tale attività (la quale non può essere implicitamente inclusa nella retribuzione generale per tutte le ulteriori attività svolte) i diritti sul risultato dell’attività intellettuale spettano al lavoratore autonomo e non al datore di lavoro.