Lo scorso ottobre la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da Salvatore Ferragamo Italia S.p.a. (di seguito, “Ferragamo”) contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano che, riformando la precedente decisione del Tribunale, aveva ritenuto insussistente la contraffazione dei “Gancini” di Ferragamo (la cui forma ricorda la stilizzazione della lettera «Ω» ) ad opera del gancio utilizzato nelle borse realizzate da Ripani Italiana Pelletterie S.r.l. (di seguito “Ripani”) per collegare la tracolla alla borsa stessa. La Corte d’Appello aveva escluso la contraffazione sulla base del fatto che pur risultando evidente una qualche somiglianza con i marchi di Ferragamo, questa consisteva in una «lontana somiglianza» che non faceva sorgere il rischio di confusione per il pubblico. In particolare, la Corte aveva ritenuto che nei prodotti contestati il gancio a forma di Omega utilizzato nelle borse di Ripani svolgeva una funzione strumentale e non distintiva, mentre il marchio tridimensionale di Ferragamo, oltre a riprodurre in modo più armonioso l’Omega, aveva una funzione identificativa e distintiva dei prodotti da essa contraddistinti.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito abbiano erroneamente escluso la sussistenza del rischio di confusione tra i segni sulla base della funzione strumentale/decorativa svolta dal gancio a forma di Omega utilizzato nelle borse di Ripani. Secondo la Cassazione i giudici dell’appello hanno omesso di considerare che nel caso di specie l’elevata somiglianza tra il gancio di Ripani e i Gancini Ferragamo rischia di indurre il consumatore a ritenere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da società tra loro collegate. Per i giudici della Suprema Corte la percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento non può costituire un ostacolo all’accertamento del rischio di confondibilità in presenza, come nel caso di specie, di un segno che presenta un elevato grado di somiglianza con il marchio registrato.
La conclusione della Corte di Cassazione trova positivo riscontro nell’art. 20 c.p.i. che specifica che gli usi che il titolare del marchio ha il diritto di vietare sono quelli effettuati “nell’attività economica”. Ciò significa che l’uso di un marchio identico o simile a quello del titolare del marchio è illecito se effettuato nell’attività di vendita o fornitura dei prodotti, a prescindere dal fatto che l’uso del marchio sia fatto in funzione distintiva o funzionale/ornamentale. Ciò che rileva ai fini della sussistenza della contraffazione è che il contraffattore faccia uso nell’attività economica di un segno identico o simile al marchio tutelato, ancorché in funzione non distintiva, purché sia idoneo a richiamare il messaggio comunicato dal marchio imitato.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Ferragamo anche in merito alla omessa pronuncia della Corte d’Appello sulla rinomanza dei “Gancini” e sulla conseguente omessa pronuncia in merito alla sussistenza di un pregiudizio alla distintività o alla notorietà del marchio Ferragamo o di un indebito vantaggio tratto da Ripani dall’uso di un marchio identico o simile al marchio tridimensionale di Ferragamo.
La causa è stata quindi rinviata alla corte territoriale che dovrà procedere al riesame della controversia alla luce dei principi enucleati dalla Suprema Corte. Con questa sentenza viene affermata ancora una volta la centralità della funzione evocativa-suggestiva del marchio e il fatto che l’ambito di tutela riconosciuto al titolare del marchio è volto a garantire che il proprio segno possa adempiere anche alla funzione di comunicare uno specifico messaggio al pubblico di riferimento.