In seguito alla recente sentenza del Tribunale UE dell’8 febbraio 2019, Chiara Ferragni ottiene la conferma in merito alla valida registrazione del marchio figurativo Chiara Ferragni con stilizzazione grafica di un occhio in tutta l’Unione Europea con riferimento a prodotti di abbigliamento ed accessori.
La controversia era sorta nel 2015, anno in cui una società olandese, titolare del marchio denominativo “Chiara”, aveva sollevato contestazioni in merito al successivo deposito come marchio del segno complesso figurativo “Chiara Ferragni” in relazione a medesimi prodotti fra i quali abbigliamento e accessori sulla base di un asseritorischio di confusione fra tali marchi.
In seguito a tale opposizione nel 2017 l’Ufficio Europeo Marchi aveva negato la registrazione al marchio figurativo «Chiara Ferragni» come marchio dell’Unione europea per borse, astucci portachiavi, portamonete e prodotti di abbigliamento. Con una recente pronuncia il Tribunale UE ha annullato la precedente decisione dell’Ufficio Europeo Marchi e ha dato il via libera alla registrazione del marchio “Chiara Ferragni” negando l’esistenza di qualsiasi rischio di confusione e/o associazione fra i marchi in questione.
Nella motivazione viene chiarito che il marchio complesso oggetto di contestazione è formato dagli elementi denominativi «Chiara» e «Ferragni», al quale si aggiunge un elemento figurativo consistente in un elemento fortemente stilizzato di un occhio azzurro con lunghe ciglia nere che formano delle lettere “i”. L’insieme di tali elementi come la grafica, il colore, la posizione e le dimensioni dell’elemento figurativo, distolgono l’attenzione del pubblico dal solo elemento denominativo e vengono percepiti nel loro complesso conferendo in tal modo una capacità distintiva propria al marchio. L’unico elemento comune ai due marchi è l’elemento denominativo “Chiara” che di per sé non ha un ruolo distintivo all’interno del marchio complesso, pertanto il Tribunale UE, contrariamente alla sua prassi ha ritenuto che L’EUIPO abbia commesso un errore attribuendo maggior importanza all’elemento denominativo «chiara» rispetto all’elemento figurativo e ha quindi annullato gli effetti della decisione precedente.
In particolare, il Tribunale ha compiuto un giudizio di comparazione fra i marchi in conflitto da tre diversi punti di vista: visivo, fonetico e concettuale. Sotto il profilo della valutazione visiva, ha ritenuto che l’elemento figurativo del secondo segno ha “un impatto significativo sull’impressione visiva globale”e pertanto “i due segni in conflitto presentano, a tutto concedere, un debole grado di somiglianza visiva”. Diversamente, sotto il profilo fonetico, l’elemento di differenziazione «ferragni», è risultato foneticamente più importante rispetto all’elemento in comune «chiara», in quanto ancorché posizionato dopo esso risulterebbe più lungo e distintivo e pertanto il grado di somiglianza fonetica “è da considerarsi medio o addirittura tenue”.
Infine, il Tribunale ha ritenuto che dal punto di vista concettualei due segni in conflitto fossero diversi e cheil marchio successivo sia tale da identificare una determinata persona con nome e cognome, mentre il marchio denominativo anteriore si riferisca soltanto a un nome comune. La decisione ha preso in considerazione anche i canali in cui i prodotti in questione sono offerti in vendita in cui l’acquisto si basa principalmente su una scelta visiva, con la conseguenza che le differenze tra il marchio anteriore “Chiara” e il marchio successivo “Chiara Ferragni” con occhio stilizzato, sono state ritenute sufficienti ad escludere che i consumatori possano pensare che i prodotti provengano dalla stessa origine o da imprese economicamente collegate fra loro.Da ultimo, nonostante i prodotti contraddistinti da tali marchi appartengano a categorie merceologiche siano identiche o simili (i.e. abbigliamento e accessori), è stato definitivamente chiarito che tali marchi potranno coesistere sul mercato in quanto “non sussiste un rischio di confusione nella percezione del pubblico in virtù delle differenze tra i segni, in particolare sotto il profilo visivo”.
La decisione per intero si trova al seguente link.