Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 12 maggio 2020 della Legge 8 maggio 2020, n. 31, è stato convertito in legge, con modifiche, il Decreto Legge 11 marzo 2020 n. 16, che disciplina il divieto di attività di c.d. ambush marketing, ovvero quel fenomeno di associazione indebita e non autorizzata di un brand a un evento mediatico. La ratio della nuova disciplina è quello di evitare che operatori economici non autorizzati da regolari contratti di sponsorizzazione pongano in essere condotte tendenti ad associare il proprio marchio ad un evento sportivo o fieristico di rilevanza nazionale o internazionale quali, tra gli altri, i Giochi Olimpici invernali Milano - Cortina 2026.
Si segnala che, in sede di conversione del Decreto Legge, l’originario riferimento alle “attività di pubblicizzazione parassitaria” ivi contenuto è stato sostituito dal più generico concetto di “attività parassitarie”, al fine di ampliare ulteriormente la nuova disciplina, così da ricomprendere tutte le "attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti”.
In particolare, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legge coordinato con la Legge di conversione, sono individuate le seguenti attività di pubblicizzazione e commercializzazione vietate:
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la creazione di un collegamento anche indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e un evento sportivo o fieristico di rilevanza nazionale o internazionale, idoneo a indurre in errore il pubblico sull’identità degli sponsor ufficiali;
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la falsa rappresentazione o dichiarazione nella propria pubblicità di essere sponsor ufficiale di un evento sportivo o fieristico di rilevanza nazionale o internazionale;
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la promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque azione, non autorizzata dall’organizzatore, che sia idonea ad attirare l’attenzione del pubblico, posta in essere in occasione di un evento sportivo o fieristico di rilevanza nazionale o internazionale, e idonea a generare nel pubblico l’erronea impressione che l’autore della condotta sia sponsor dell’evento sportivo o fieristico medesimo;
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la vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di un evento sportivo o fieristico di rilevanza nazionale o internazionale, ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore il pubblico circa il logo medesimo e a ingenerare l’erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l’evento ovvero con il suo organizzatore o con i soggetti da questo autorizzati.